OBIETTIVO
Implementare un modello di organizzazione e gestione semplificato ai fini di esimere le società dalle responsabilità amministrative imputabili agli enti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 e per quanto ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, allo scopo di ottenere altresì una riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n.147.
COMPETENCE TRAGUARDATE A FINE INTERVENTO
Oltre ad essere informati in merito al MOG aziendale gli auditor interni (e l’OdV laddove istituito) dovranno avere una formazione in materia di:
- modelli di organizzazione e gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- modalità di svolgimento delle attività di audit interno di un MOG (può essere un utile riferimento la ISO 19011);
- legislazione in materia di salute e sicurezza applicabile all’azienda;
- capacità di stilare rapporti scritti, redigere check list, intervistare il personale;
- conoscenza nel campo della SSL o formazione sufficiente a conoscere la legislazione applicabile, le caratteristiche e le specificità dello specifico settore produttivo dell’organizzazione sottoposta ad audit, i rischi presenti, le tecniche di prevenzione utilizzabili per fronteggiarli.
CONTENUTI
Prima di andare nel dettaglio, è necessario inquadrare la normativa a cui i MOG si collegano: il Decreto Legislativo 231/2001, una legge che ha introdotto novità rilevanti nell’ordinamento nazionale. Il Decreto infatti stabilisce che gli enti possano essere ritenuti responsabili in caso di reati, tentati o portati a compimento, volontariamente o involontariamente, a vantaggio anche parziale dell’ente stesso da figure apicali (amministratori, dirigenti, funzionari, etc) e di personale sotto la loro diretta sorveglianza. Nella pratica, questo significa che il D.lgs 231 ribalta il principio, precedentemente in vigore, secondo il quale “Societas delinqueri non potest” applicandosi a tutti gli enti, siano essi associazioni, società, fondazioni etc., con personalità giuridica o meno. Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, prevede nell’art. 30, comma 5 bis la definizione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese. Il Decreto del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali del 13 Febbraio 2014 fornisce infatti alle piccole e medie imprese che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate di natura operativa (approvate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 27 novembre 2013), utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall’art. 25 septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di cui all’art. 300 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese delineano una serie di scelte organizzative, descrivendone le modalità attuative, per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 30 comma 5 bis, d.lgs. n. 81/2008, s.m.i.
I requisiti essenziali di costituzione del MOG della salute e sicurezza sono pertanto quelli previsti dall’art. 30 commi da 1 a 4, d.lgs. n. 81/2008, s.m.i. Un MOG efficacemente attuato ha i seguenti vantaggi:
- migliora la gestione della salute e sicurezza sul lavoro,
- permette di prevenire i reati previsti dall’art. 25 septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di cui all’art. 300 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- permette di inoltrare la richiesta per la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n.147.
In merito al punto c) infatti, al punto A-4 del MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio per prevenzione (ANNO 2020) si può leggere: l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014
Un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello va effettuato, oltre che con le attività di vigilanza e verifica, attraverso la combinazione delle attività di due processi che sono strategici per l’effettività e la conformità del MOG: gli audit interni di sicurezza ed il riesame. Ai sensi della Lettera circolare del Ministero del lavoro Prot. 15/VI/0015816/MA001.A001 dell’11/07/2011, “Si evidenzia come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, dell’Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. Quando ricorrano tali condizioni si può ritenere soddisfatto l’obbligo secondo il quale “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”; quanto sopra è in coerenza con la previsione normativa che recita come “negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b del comma 1 possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente”. Diversamente dalle condizioni sopra indicate, o per diversa scelta organizzativa, l’Alta Direzione deve individuare l’organismo di cui alla lettera b), comma 1, dell’Articolo 6 del D. Lgs. 231/01 (Organismo di Vigilanza – OdV) secondo i criteri di indipendenza e professionalità. A tal fine possono essere utilizzati i criteri definiti per individuare gli auditor interni. Tale organismo può essere di tipo monocratico. Il DL o un suo incaricato per la propria unità produttiva, o in generale l’Alta Direzione, deve identificare gli auditor interni (ed eventualmente anche l’OdV) che devono essere soggetti indipendenti dalle attività oggetto di audit. Nelle piccole e medie imprese le caratteristiche dimensionali e di semplicità organizzativa rendono sufficiente un solo auditor interno. Gli auditor (e così l’OdV se istituito), oltre ad essere informati in merito al MOG aziendale (art. 30), devono avere una formazione i cui contenuti sono individuati nel paragrafo: “Competenze traguardate a fine intervento”.
TOTALE ORE: 40 ore di cui:
- 16 ore di formazione ed addestramento con applicazione di casi pratici dell’Auditor/gruppo di audit, Organismo di vigilanza (ove istituito);
- 24 di implementazione pratica delle procedure (attività diretta con le funzioni aziendali
- Organismo di vigilanza (ove istituito), RSPP.
Modalità di erogazione Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, confronti diretti con le funzioni aziendali.
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