ALLEGATO IX DEL D.M. DEL 10 MARZO 1998

three fireman preventing fire during daytime

L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

A tal proposito, non è ancora stato emanato uno specifico Decreto che disciplini la durata e la periodicità di tale aggiornamento.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011) per chiarire gli aspetti relativi ai corsi di aggiornamento degli addetti antincendio, secondo la quale gli aggiornamenti vanno ripartiti nel modo seguente:

  1. Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio BASSO
  2. Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio MEDIO
  3. Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio ELEVATO

La periodicità degli aggiornamenti della formazione agli addetti antincendio, secondo autorevoli fonti dei VV.F. (Direzione Regionale Emilia-Romagna) è opportuno avvenga con cadenza triennale.

Totale ore: + test finale

  • Aggiornamento Addetto rischio basso – 2 ore
  • Aggiornamento Addetto rischio medio – 5 ore
  • Aggiornamento Addetto rischio elevato – 8 ore

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