Formazione di base, trasversale, professionalizzante.

woman biting pencil while sitting on chair in front of computer during daytime

Premessa

L’apprendistato, secondo il Testo unico (DLgs 14 settembre 2011, n. 167), è un contratto di lavoro per il quale è prevista, oltre all’attività di lavoro, anche la formazione necessaria per conseguire la qualifica per la quale il lavoratore è stato assunto. Ed ancora, oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro, l’apprendista deve frequentare, durante il normale orario di lavoro, percorsi di formazione esterna. Solamente a queste condizioni i datori di lavoro potranno beneficiare delle previste agevolazioni, che sono pari a quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali.

Spetta alle singole Regioni, d’intesa con i sindacati, disciplinare le modalità di questo tipo di formazione, tenendo conto, comunque, che le lezioni devono essere svolte durante l’orario di lavoro e in strutture esterne all’azienda accreditate dalla Regione. Il D.Lgs. 276/2003 rinvia poi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti.

Obiettivi

Un giovane al primo inserimento lavorativo deve affrontare una  tappa molto importante nel suo percorso di sviluppo individuale: non si tratta solo di sviluppare capacità tecniche, ma anche una serie di competenze per una positiva integrazione all’interno dell’organizzazione e, più in generale, all’interno del mondo del lavoro.

Obiettivo del corso è l’acquisizione delle competenze trasversali cioè quelle che qualunque lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera, e che sono gli strumenti base per potersi muovere nei contesti lavorativi e per avere una cognizione chiara dei propri diritti e doveri in azienda.

Contenuti 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 della Legge 196/1997, il Ministro del Lavoro ha emanato specifiche disposizioni relative a contenuti e obiettivi delle attività di formazione degli apprendisti, stabilendo che le stesse devono essere strutturate in forma modulare e che i contenuti a carattere trasversale della formazione esterna all’azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, devono essere articolati in maniera modulare come segue:

  • eventuale recupero di conoscenze linguistico‐matematiche;
  • comportamenti relazionali;
  • conoscenze organizzative e gestionali;
  • conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali);
  • disciplina del rapporto di lavoro;
  • misure collettive di prevenzione;
  • modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Regole generali da rispettare per una corretta formazione

L’azienda per organizzare la formazione dell’apprendista deve rispettare le indicazioni contenute nella contrattazione collettiva e declinare operativamente i seguenti aspetti:

  • la qualifica professionale da conseguire ai fini contrattuali: si tratta delle figure professionali definite nei sistemi di classificazione dei CCNL a cui il percorso formativo dell’apprendista fa riferimento in termini di competenze da conseguire;
  • l’articolazione e le modalità di realizzazione della formazione: si intende la durata complessiva delle varie tipologie di contenuti (di base e trasversali, tecnico‐ professionali) e le modalità di erogazione degli stessi;
  • il Piano Formativo Individuale (PFI): si tratta del documento di descrizione del percorso formativo complessivo, che raccoglie tutte le informazioni sopra indicate;
  • la presenza di un tutor o referente aziendale: si tratta della figura inserita nell’organizzazione aziendale che rappresenta il riferimento dell’apprendista durante il periodo di durata del contratto;
  • la registrazione della formazione effettuata;
  • il riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione della qualifica professionale ai fini contrattuali

A ) Formazione di base e trasversale Max 120 ore

I contenuti e le modalità di erogazione della formazione trasversale nei contratti di apprendistato professionalizzante sono disciplinati dalla Deliberazione n. 190 del 26/04/2012 (Allegato 1) della Regione Calabria.

B ) Formazione professionalizzante

La disciplina è affidata ai contratti collettivi e accordi interconfederali, determinata in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.

La formazione “on the job”, letteralmente “formazione sul lavoro”, sta ad indicare le esperienze educative in cui le abilità e le competenze oggetto del programma di studi, vengono insegnate in situazioni in cui il soggetto svolge già l’attività professionale a cui il programma mira. L’obiettivo fondamentale della formazione “on the job” è quello di mettere in relazione la professionalità del lavoratore con le esigenze legate all’espletamento della mansione all’interno dell’organizzazione aziendale.

L’apprendista è senza dubbi il tipico soggetto che usufruisce della formazione “on the job”, in particolare in ambiti come il manifatturiero, dove i giovani apprendisti vengono inseriti con mansioni operative e affiancati da un lavoratore esperto. È quindi strettamente legata ad una pratica lavorativa centrata sui compiti e fondata sull’esperienza del fare: “training by doing”.

I formatori di Gestform, oltre a svolgere in prima persona la formazione degli apprendisti per quanto riguarda i contenuti trasversali, affiancano il tutor aziendale nella certificazione dei contenuti professionalizzanti, con l’obiettivo fondamentale, di fornire una formazione utile a migliorare le competenze tecnico professionali del giovane apprendista, ma garantendone la presenza in azienda, senza creare problematiche a livello organizzativo.

La documentazione delle attività formative nel PFI

Le attività concretamente realizzate devono essere documentate per dimostrare l’avvenuta formazione.

L’attestazione delle attività realizzate e la certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista sono due aspetti fondamentali del contratto in quanto, proprio sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, avviene il riconoscimento, per l’apprendista, della qualifica professionale ai fini contrattuali.

L’attestazione delle attività formative realizzate risulta inoltre di fondamentale importanza per l’azienda ai fini della documentazione dell’espletamento dell’obbligo formativo in caso di ispezione e controllo da parte degli enti competenti.

Allo scopo di facilitare il compito dei datori di lavoro il consulente fornisce alle aziende un registro della formazione dove le imprese potranno registrare giorno per giorno la formazione tecnico professionale svolta in azienda.

Questo consentirà di poter dimostrare, in caso di verifiche ispettive, il puntuale adempimento delle normative vigenti in materia di formazione degli apprendisti, al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla legge elencate nelle pagine finali del registro.

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